Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 17 - Funzioni dirigenziali
- Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale, sentito il Rettore.
- L’incarico dirigenziale può essere revocato dal Direttore Generale, previa contestazione all’interessato, per gravi irregolarità, inefficienza nell’azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; la revoca è regolata dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico e, in particolare, dalla disciplina di cui all’art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
- I dirigenti sono tenuti a concordare con il Direttore Generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.
- I dirigenti, nell’ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.