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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 17 - Funzioni dirigenziali

  1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale, sentito il Rettore.
  2. L’incarico dirigenziale può essere revocato dal Direttore Generale, previa contestazione all’interessato, per gravi irregolarità, inefficienza nell’azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; la revoca è regolata dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico e, in particolare, dalla disciplina di cui all’art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. I dirigenti sono tenuti a concordare con il Direttore Generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.
  4. I dirigenti, nell’ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.

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