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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 16 - Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
  3. In particolare:
    1. concorre all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti assegnati alle strutture dell’Ateneo, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
    2. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti e delle gestioni in accordo con le linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione;
    3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
    4. adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
    5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti o alle strutture con autonomia gestionale e di rendicontazione;
    6. dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o inefficienza, proponendo l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    7. richiede direttamente pareri ad organi consultivi anche esterni all’Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
    8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
    9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.
  4. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell’azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione che sottopone a verifica il loro conseguimento.
  5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
  6. L’incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, in Italia o all’estero. L’incarico di Direttore Generale è rinnovabile.
  7. L’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
  8. In caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
  9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall’incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro pubblico ed in particolare dell’art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

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