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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 18 - Collegio di Disciplina

  1. Il Collegio di Disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all’organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
  2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo è prevista, di norma, l’elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalità di composizione e di funzionamento del Collegio.
  3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l’attività.
  4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al Decano dell'Ateneo.
  5. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina dura al massimo quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
  6. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta. E’ in ogni caso fatta salva per il Rettore la facoltà di cui all’art. 10, comma 1, lettera g), in fine del presente Statuto.
  7. Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la assunzione delle conseguenti deliberazioni.
  8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
  9. Il Collegio di Disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio di Disciplina può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d’ufficio. In questi casi il Collegio di Disciplina propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
  10. Il regolamento interno del Collegio di Disciplina è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
  11. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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