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Statuto di Ateneo

TITOLO IV - Rapporti con l'esterno

Art. 44 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo

  1. La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata da una struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medicochirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio.
  2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata Facoltà, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni. Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del SSN ed i Dipartimenti raccordati nella Scuola, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine può gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo.
  3. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il SSN e con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), l'organo deliberante della Facoltà di cui al comma 1 coordina le attività didattiche in relazione all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle Scuole dall'art. 33 del presente Statuto, l'organo deliberante della Facoltà esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.
  4. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del SSN, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.
  5. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) è composto da:
    1. i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola;
    2. nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;
    3. almeno sei rappresentanti dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario;
    4. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
    5. tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell'area dei servizi);
    6. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
    7. una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di Medicina;
    8. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
  6. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

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