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Statuto di Ateneo

TITOLO IV - Rapporti con l'esterno

Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato

  1. L’Università, anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
  2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico.
  3. La partecipazione dell’Università deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:
    1. livello universitario dell’attività svolta attestato da un comitato scientifico;
    2. disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative;
    3. destinazione della quota degli eventuali utili distribuiti da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
    4. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in occasione di aumenti di capitale;
    5. limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    6. la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
  4. La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

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