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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 39 - Scuole di Specializzazione

  1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.
  2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e successive modificazioni, la Direzione delle Scuole di area sanitaria è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli Settori Scientifico Disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola di Specializzazione è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.
  3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’attività formativa delle Scuole di Specializzazione, anche accorpate con altri Atenei, vengono disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni ministeriali specifiche riguardo le Scuole di Specializzazione, dai Protocolli d’Intesa regionali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nonché dai relativi Accordi Attuativi, dagli Accordi con le Università accorpate e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

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