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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 38 - Dottorati di Ricerca

  1. L’Università promuove l’attivazione di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in consorzio con altri atenei italiani e stranieri, come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.
  2. L’Ateneo, attraverso i Dottorati di ricerca, intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca.
  4. I Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilità in termini di docenza e della disponibilità di attrezzature e in presenza di una consolidata attività di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del Dottorato di Ricerca. Il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato è normato con apposito regolamento.

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