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Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 8 - Diritto allo studio

  1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in particolare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti fuori sede, studenti stranieri e di studenti diversamente abili. L'Università organizza attività di orientamento allo scopo di permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli. A tal fine l'Università favorisce collaborazioni e promuove attività comuni insieme alle istituzioni educative, agli enti locali e a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo formativo e professionale e che abbiano le capacità e le competenze specifiche per esercitare tale funzione. L'Università organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di studio e facilitare i successivi accessi professionali.
  2. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
  3. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.
  4. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.
  5. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. L'Università, inoltre, valorizza l'Associazionismo universitario, predisponendo adeguate risorse per le attività promosse dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni universitarie e per le attività culturali e sociali degli studenti.
  6. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai Centri Universitari Sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del proprio Comitato per lo Sport universitario.
  7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività.

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