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Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie

  1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
  2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
  3. L'Università assicura, nell'ambito della propria programmazione, un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo equilibrate tra le sedi.
  4. È istituita la figura del Pro Rettore di Reggio Emilia.

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