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Statuto di Ateneo

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 51 - Norme transitorie

  1. Gli organi collegiali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono al momento della costituzione di quelli ivi previsti. Gli organi il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
  2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione Etica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, integra l'attuale codice etico definendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione.
  3. In fase di prima applicazione, può disporsi l'attribuzione al Direttore Amministrativo in carica del ruolo di Direttore Generale su proposta del Rettore e delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; in questo caso il Direttore Generale decade contemporaneamente al Rettore in carica.
  4. In via di prima istituzione, il Comitato dei Sostenitori è costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.
  5. Il Senato Accademico, sentito il Comitato dei Sostenitori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva il regolamento del Comitato dei Sostenitori e identifica le ulteriori rappresentanze di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali.
  6. Il Rettore convoca la prima riunione del Comitato dei Sostenitori per l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.
  7. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'istituzione dei nuovi Dipartimenti verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico. Le richieste di afferenza verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico. La riorganizzazione e l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osserverà comunque quanto previsto dall'art. 27 del nuovo statuto, terrà adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in rete di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa, delle strutture didattiche e dei laboratori. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente ad un Dipartimento appartiene alla sede (Modena o Reggio Emilia) del Dipartimento. Nel caso di Dipartimenti con presenza di sezioni su sedi diverse è l'afferenza alla sezione che decide l'appartenenza alla sede.
  8. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, la rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli Specializzandi nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del cinque percento del numero totale dei docenti, ricercatori. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del 50% del personale stesso.
  9. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'eventuale istituzione delle Scuole di Ateneo verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico.
  10. I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:
    1. CEA - Centro E-Learning di Ateneo;
    2. CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti;
    3. CLA - Centro Linguistico di Ateneo;
    4. CSSI - Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale;
    5. SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo.
    Tali CENTRI sono prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo
  11. I Centri Interdipartimentali di Ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di dodici mesi, a seguito di valutazione della rispondenza ai requisiti previsti da parte del Consiglio di Amministrazione. In via transitoria, si applica, per quanto compatibile, l'attuale regolamento generale d'Ateneo.

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