Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 50 - Entrata in vigore e revisione dello statuto

Statuto di Ateneo

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 50 - Entrata in vigore e revisione dello statuto

  1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del Decreto del Rettore sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. La proposta di revisione dello Statuto può essere formulata dal Rettore o da un terzo del Senato Accademico o da un terzo del Consiglio di Amministrazione.
  3. Le deliberazioni di revisione sono adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

« Art. 49 | Art. 50 | Art. 51 »