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Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 4 - Internazionalizzazione

  1. L'Università favorisce l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti, gli accordi e i protocolli con istituzioni accademiche di tutto il mondo, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti e ricercatori provenienti da altri Stati.
  2. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l’impiego diffuso di lingue diverse dall’italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività di ricerca e formative.
  3. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l’accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

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