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Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 3 - Codice Etico

  1. Il Codice etico dell’Università determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunità universitaria, con riferimento ai principi richiamati all’articolo 2 comma 2 del presente Statuto.
  2. Il Codice Etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.
  3. Codice Etico prevede l’istituzione della Commissione Etica e ne specifica funzioni e composizione.
  4. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico.
  5. Per le violazioni del Codice Etico sono previste, a seconda della loro gravità, le seguenti sanzioni:
    • richiamo formale riservato;
    • richiamo formale pubblico nell’ambito dell’ateneo;
    • esclusione dalle cariche accademiche elettive e da quelle di designazione da parte del Rettore o del Senato Accademico per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall’anno accademico successivo all’irrogazione. Se la carica attualmente ricoperta, la decadenza è immediata.
  6. Salvi i casi di cui al comma seguente, sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico su proposta del Rettore.
  7. Restando impregiudicati eventuali concorrenti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, qualora i comportamenti posti in essere integrino un illecito di carattere non soltanto etico-deontologico ma anche disciplinare, prevale, in quanto assorbente, la competenza del Rettore e/o del Collegio di Disciplina, in conformità a quanto disposto dagli artt. 10, comma 1, lettera g) e 18 del presente Statuto.

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