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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
  2. . Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
    1. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
    2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca..
  3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
  4. Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell’Università.
  5. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

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