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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’indirizzo strategico di sviluppo dell’Università assicurando la sostenibilità finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economicopatrimoniale dell’Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalità economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unità organizzative dell’Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell’Università. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l’impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
  3. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
    1. Approvare, su proposta del Rettore, l’indirizzo strategico dell’Ateneo;
    2. approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
    3. vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
    4. deliberare, previo parere del Senato Accademico, l’attivazione, modifica o soppressione di sedi, Corsi di Studio e di alta formazione, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca;
    5. adottare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
    6. approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui agli artt. 10 e 12 del presente Statuto;
    7. trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
    8. conferire l’incarico di Direttore Generale di cui all’art. 16 del presente Statuto;
    9. esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto;
    10. approvare, verificata la sostenibilità finanziaria, le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;
    11. esprimere parere obbligatorio sui regolamenti e sul Codice Etico di Ateneo, di cui all’art. 3 del presente Statuto;
    12. deliberare, sentiti il Senato Accademico e la Conferenza degli Studenti, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi per l’iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;
    13. deliberare l’ammontare dell’eventuale indennità per il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Pro Rettore di Reggio Emilia, i Direttori di Dipartimento, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell’Ateneo.
    14. deliberare l’ammontare dell’eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
    15. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:
    1. il Rettore, che lo presiede;
    2. tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, designati dal Rettore nell’ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell’Università, di cui all’art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
    3. due rappresentanti degli studenti eletti nell’ambito della stessa componente, ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto;
    4. cinque appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnicoamministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal Senato Accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del Senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal Senato Accademico.
    In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del Consiglio di Amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici. E’ istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal Rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il Comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera b) ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera d), verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.
  5. Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale, il Pro Rettore Vicario ed il Pro Rettore di Reggio Emilia senza diritto di voto.
  6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.
  7. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono, secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell’organo, qualora non partecipino con continuità alle sedute, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare.
  8. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità individuate dall’art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 23/12/2010, n. 240.
  9. L’elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è stabilito dall’art. 23 del presente Statuto.
  10. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.

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