FAQ - Domande e Risposte

Quesiti comuni riguardanti la vita da studente. Risposte a cura dell'Ufficio Segreterie Studenti.

Argomento: TFA Tirocini Formativi Attivi

Che compatibilità ci sono con altri corsi di studio?

Risposta: Come indicato all’art.3, comma 6, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 la frequenza del TFA è incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
La suddetta incompatibilità non impedisce la partecipazione alle prove selettive di accesso ad un altro corso di studi ma nasce nel momento in cui si ha la possibilità di immatricolarsi, è in questo momento che l'utente dovrà optare per la frequenza del TFA o per uno degli altri corsi sopra elencati. Qualora si scegliesse per il TFA, l'utente eventualmente già iscritto ad un dottorato o ad altro corso di studi dovrà rivolgersi alla segreteria del corso al quale è iscritto per avere informazioni sul come chiedere la sospensione del corso per poter frequentare il TFA. Una volta iscritti, il TFA non può essere sospeso per poter frequentare un qualsiasi altro corso di studi universitario. Si aggiunge, infine, che l'art.2, comma 2, punto d), del D.M. n. 487 del 20 giugno 2014 prevede espressamente la possibilità per i corsisti di sospendere la frequenza dei dottorati di ricerca.

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