Page 20 - Bilancio di genere 2019 - approvato giugno 2021
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In base a quanto disposto all’articolo 57 del Testo unico sul Pubblico impiego: Titolo IV -
            Rapporto di lavoro (Decreto legislativo, 30/03/2001 n° 165, G.U. 09/05/2001):



                   “1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
                   donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

                   a)  riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
                   componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio  di cui all'
                   articolo 35, comma  3, lettera  e); in caso di quoziente  frazionario si procede
                   all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a
                   0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.”



            Si analizzeranno nella prossima edizione del Bilancio di Genere i dati disaggregati anche
            per ruolo  e  per settore scientifico  disciplinare per i concorsi del personale docente  e
            ricercatore al fine di potere verificare, come suggerito nelle Linee Guida CRUI:

            “ se sia rispettato «ove possibile, […] il principio delle pari opportunità tra uomini e donne
            nella formazione  delle commissioni giudicatrici», come raccomandato anche dall’Anac.”
            (CRUI, 2019, p. 67).



            Componente studentesca









































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