Tirocini Formativi Attivi - Informazioni generali
Il percsorso formativo non è più attivo.
Formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado
Ai sensi del D.M. nr. 249 del 10 settembre 2010 il percorso formativo, per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore di primo e secondo grado, prevede un corso di Laurea Magistrale biennale a numero programmato, ed un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a numero chiuso.
Il Tirocinio Formativo Attivo consiste in un corso di preparazione all'insegnamento, di durata annuale, riservato ai soggetti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale di cui sopra. A conclusione del Tirocinio Formativo Attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado in una delle classi di abilitazione previste dagli appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività
- insegnamenti di scienze dell'educazione;
- un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, in collaborazione con il docente universitario; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria.
Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento, che ne costituisce parte integrante, superato il quale si procederà al rilascio del relativo diploma.
Chi può accedere al TFA - ex art.15 D.M. 249/2010
Ai sensi dell'art.15 del D.M. 249/2010 coloro i quali siano già in possesso della Laurea Magistrale, della Laurea Specialistica o di quella conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (TFA).
Quindi, sia pure in via transitoria, in attesa dell'attivazione delle nuove lauree magistrali di cui all' art.4 del D.M. 249/2010, i candidati già in possesso di quei titoli che consentivano l'accesso alle SSIS potranno conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA.
Più precisamente, ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, possono partecipare alle prove di accesso ai TFA coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare che sarà fissata, a livello nazionale, con decreto direttoriale della Direzione Generale del MIUR:
- a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
- b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del D.M. nr. 249 del 10 settembre 2010, ovvero nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica.
I candidati devono altresì essere in possesso, alla data di scadenza delle iscrizioni che sarà fissata dal decreto direttoriale, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del D.M. 249/2010 ("congelati SSIS"), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
La prova di accesso ai TFA consisterà in
- 1. un test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, predisposto dal MIUR, il cui calendario sarà fissato da un decreto direttoriale della competente Direzione Generale;
- 2. una prova scritta predisposta da ciascuna università;
- 3. una prova orale.
Le prove di accesso avranno per oggetto i programmi di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, e successive modificazione ed integrazioni. Saranno valutati anche titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate dall'Allegato A del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 al quale si rimanda per più dettagliate informazioni sulle prove di accesso.
Per maggiori informazioni
Ufficio Formazione Insegnanti
Segreteria Postlaurea
tel: 059 205 6097 - fax: 059 205 6574
e-mail: formazioneinsegnanti@unimore.it