Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 6 - Attività di ricerca, didattica e trasferimento della conoscenza

Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 6 - Attività di ricerca, didattica e trasferimento della conoscenza

  1. L'Università promuove e tutela l'autonomia della ricerca scientifica dei singoli docenti e ricercatori, dei gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche dell'Ateneo.
  2. L'Università garantisce la libertà del docente nella scelta dei contenuti e dei metodi del proprio insegnamento, nel quadro dell'ordinamento degli studi e in conformità con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
  3. Le attività didattiche e di ricerca sono valutate alla luce di criteri di qualità, di trasparenza e di promozione del merito.
  4. L'Università consente la fruizione da parte di docenti e ricercatori di periodi di esclusiva attività di ricerca presso qualificati centri di ricerca italiani, europei ed internazionali.
  5. L'Università favorisce la mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori. Può a tale scopo sottoscrivere accordi di interscambio di studiosi e di studenti con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche. Per le medesime finalità può altresì istituire centri, consorzi, fondazioni o compartecipare alla loro formazione e stipulare convenzioni e contratti.
  6. L'Università riconosce l'importanza della valorizzazione dei risultati della ricerca e di conseguenza favorisce la creazione di strutture dedicate al trasferimento della conoscenza e il trasferimento tecnologico sul territorio. A tal fine promuove la creazione di accordi con società pubbliche e private e istituisce società con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti.
  7. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Università può determinare con provvedimento motivato e nel rispetto della legislazione vigente il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai Corsi di Studio e di Formazione.

« Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 »