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Statuto di Ateneo

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 46 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

  1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
  4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
  5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l’organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

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