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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 31 - Giunta di Dipartimento

  1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
  2. La composizione della Giunta di Dipartimento, ove istituita, ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte della Giunta di Dipartimento: il Direttore; il Vicedirettore; una rappresentanza del personale docente e ricercatore, del personale tecnico/amministrativo e degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Alla Giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.
  3. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

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