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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 29 - Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
    1. tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
    2. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura di almeno il 50% del personale stesso;
    3. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio e di dottorato nella misura di almeno il 15% dei professori e dei ricercatori;
    4. una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti e degli specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.
  2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite un proprio regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una Giunta di Dipartimento di cui all’art. 31 del presente Statuto.
  3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
    1. organizzare e coordinare l’attività didattica dei Corsi di Studio e Formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all’esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
    2. deliberare l’eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
    3. formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
    4. provvedere alla chiamata e all’utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
    5. approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo annuali;
    6. approvare la relazione annuale sull’attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
    7. approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento;
    8. deliberare sull’afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, secondo modalità stabilite dal regolamento generale d’Ateneo;
    9. esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
  4. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:
    1. le delibere sulla programmazione didattica, sull’afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all’art. 27, comma 7 del presente Statuto;
    2. le delibere sulla chiamata e l’utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
    3. l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
    4. l’approvazione del Regolamento di Dipartimento;
    5. l’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica;
    6. la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.
  5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell’offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l’eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di Studio e Formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all’art. 34 del presente Statuto.
  6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i Corsi di Studio e di Formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

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