Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 27 - Dipartimenti

Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 27 - Dipartimenti

  1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
  2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di Settori Scientifico Disciplinari omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.
  3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca. Ciascun professore e ciascun ricercatore afferiscono ad un solo Dipartimento e contestualmente, nel caso il Dipartimento cui si afferisce sia dislocato su entrambe le sedi, indicano quella di appartenenza.
  4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:
    1. vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;
    2. il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;
    3. il numero minimo di componenti di cui al comma 3 non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi all'approvazione dello Statuto per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    4. si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;
    5. gli afferenti al Dipartimento garantiscano una copertura adeguata dei crediti formativi previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Qualora ciò non sia possibile, la rimanente parte delle risorse didattiche dovrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dai Dipartimenti e/o dalle Scuole di Ateneo.
  5. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno, i Dipartimenti interessati possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.
  6. Spetta ai Dipartimenti:
    1. promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
    2. promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
    3. promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa;
    4. promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
    5. collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione;
    6. deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
  7. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare, spetta ai Dipartimenti:
    1. formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
    2. presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.
  8. I piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal Rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo. È inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.
  9. E' istituita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, che esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

« Art. 26 | Art. 27 | Art. 28 »