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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 25 - Coperture assicurative

  1. L'Università assume l'iniziativa di attivare le coperture assicurative necessarie riguardo ai rischi di responsabilità collegati alla propria attività gravanti sul Rettore, sul Pro Rettore vicario, sul Pro Rettore di Reggio Emilia, sui Direttori di Dipartimento e sui segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del Consiglio di Amministrazione. Tali coperture assicurative sono operanti limitatamente alla responsabilità civile che possa gravare sull'Ateneo per fatto commesso con colpa lieve di uno o più dei predetti soggetti, con espressa esclusione della responsabilità civile per fatti commessi con dolo o colpa grave e delle responsabilità amministrative e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti. Su quest'ultimo punto, l'Università si limita a mettere a disposizione di ciascuno dei predetti soggetti una convenzione assicurativa, ad adesione facoltativa e con contraenza e pagamento del relativo premio integralmente a carico dell'interessato.
  2. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

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