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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 21 - Conferenza degli Studenti

  1. La Conferenza degli Studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all’organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell’Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse degli studenti.
  2. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo dell’Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
  3. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.
  4. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
  5. La Conferenza degli Studenti è composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in Senato Accademico, i due del Consiglio di Amministrazione e i due nel Nucleo di Valutazione. I membri rimangono in carica due anni.
  6. Il Presidente è eletto secondo modalità stabilite da apposito regolamento; le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato Accademico.
  7. L’Università garantisce alla Conferenza degli Studenti le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti.

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