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Statuto di Ateneo

TITOLO I - Principi generali

Art. 2 - Principi ispiratori

  1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. L'Università ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile, di onestà, correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico di Ateneo.
  3. L'Università conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialità, promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalità e responsabilità.
  4. L'Università favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità ai principi di pubblicità e informazione.
  5. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.
  6. L'Università sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.
  7. L'Università favorisce lo scambio e la collaborazione sul piano della didattica e della ricerca con gli altri Atenei della Regione e del Paese.
  8. L'Università persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.
  9. L'Università assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l'informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

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