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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 10 - Rettore

  1. Spettano al Rettore:
    1. la rappresentanza legale e processuale dell’Università ad ogni effetto di legge;
    2. le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
    3. la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
    4. la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
    5. la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
    6. la proposta del Direttore Generale ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto;
    7. l’iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 18 del presente Statuto, nonché l’istruzione dei procedimenti disciplinari che possano dare luogo a sanzioni non superiori alla censura, con relativa irrogazione delle stesse, fatta sempre salva, anche in tale ultimo caso, la facoltà di richiedere il parere del Collegio di Disciplina;
    8. la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, su proposta dei competenti organi accademici;
    9. la nomina del ProRettore Vicario e del ProRettore di Reggio Emilia, scelti tra i professori di ruolo di prima fascia;
    10. ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
  2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell’organo competente.
  3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, sulla base di candidature presentate secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale di Ateneo. L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo nonché ai ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo. Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggior quantità di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.
  4. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al quindici percento dell’elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.

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