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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione (Art. 13 Statuto)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche
  2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito Regolamento interno, che deve comunque prevedere:
    a) le modalità di convocazione delle sedute;
    b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
    c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
    d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 46 dello Statuto;
    e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
    f) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
    g) la decadenza dall’incarico, con relative modalità, per i componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell’organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare;
  3. Il Direttore Generale, ovvero in sua assenza il funzionario più alto in grado, svolge anche le funzioni di Segretario.

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