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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO III - Organizzazione Dipartimentale

Art. 19 - La Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Art. 27 Dipartimento)

  1. Il Rettore con proprio decreto costituisce la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.
  2. La Conferenza è composta dai Direttori dei Dipartimenti costituiti nell'Ateneo, i quali eleggono al proprio interno il Presidente della Conferenza, che dura in carica tre anni accademici o sino al termine del suo mandato quale Direttore di Dipartimento.
  3. L'elezione del Direttore della Conferenza avviene con le modalità di cui al Regolamento Elettorale di Ateneo.
  4. Per l'elezione del Presidente della Conferenza non sono ammesse deleghe di voto.
  5. La Conferenza è la struttura di coordinamento tra i Dipartimenti dell'Ateneo, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
  6. Compiti della Conferenza sono lo studio e la discussione di problemi comuni relativi alla gestione dei Dipartimenti e allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, anche al fine di articolare specifiche proposte di soluzione da sottoporre all'attenzione degli organi di Ateneo competenti.
  7. Salvo che per l'elezione del Presidente, i Direttori che per assenza o altro impedimento non possono partecipare ad una riunione della Conferenza, possono farsi sostituire dal Vice Direttore del Dipartimento, con diritto di voto.

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