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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 15 - Il Consiglio dei Garanti (Art. 48 Statuto)

  1. Il Consiglio dei Garanti può essere costituito come organo di supporto tecnico-giuridico agli organi di governo dell'Ateneo, con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione.
  2. La sua composizione è disposta dallo Statuto di Ateneo. Il Consiglio dei Garanti si dota di un proprio Regolamento di funzionamento.

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