Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 42 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche

Statuto di Ateneo

TITOLO IV - Rapporti con l'esterno

Art. 42 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche

  1. L’Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune.
  2. L’Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l’attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.

« Art. 41 | Art. 42 | Art. 43 »