Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 40 - Criteri generali

Statuto di Ateneo

TITOLO IV - Rapporti con l'esterno

Art. 40 - Criteri generali

  1. L’Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell’Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo
  2. L’Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
  3. L’Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
  4. L’Università favorisce l’attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
  5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell’Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
  6. Il Direttore Generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.

« Art. 39 | Art. 40 | Art. 41 »