Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 30 - Direttore di Dipartimento

Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 30 - Direttore di Dipartimento

  1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita.
  2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
    1. promuovere le attività del Dipartimento;
    2. vigilare sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
    3. tenere i rapporti con gli organi accademici;
    4. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
  3. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
  4. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. In caso di costituzione di sezioni dello stesso Dipartimento in entrambe le sedi dell’Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il Vicedirettore dovrà essere designato tra i professori di ruolo della sezione diversa da quella in cui si trova la sede amministrativa del Dipartimento. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

« Art. 29 | Art. 30 | Art. 31 »