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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 24 - Regolamenti

  1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Elettorale.
  2. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo.
  3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università.
  4. Il Regolamento Didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento la Conferenza degli Studenti esprime parere obbligatorio, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.
  5. Il Regolamento Elettorale indica le modalità di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.
  6. Il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti.
  7. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
  8. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati da parte dei rispetti Consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  9. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  10. I Regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.
  11. In caso di contrasto, le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del Regolamento Generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

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