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Statuto di Ateneo

TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo

Art. 22 - Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilità. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno.

  1. Le cariche sono assunte all’atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
  2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso Senato Accademico. Non possono, altresì, essere componenti di altri organi di cui all’art. 9 del presente Statuto, né ricoprire le funzioni o svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera s) della Legge n. 240/2010.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR.
  4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio delle seguenti cariche accademiche: Rettore, Pro Rettore Vicario, Pro Rettore di Reggio Emilia, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Preside di Scuola di Ateneo, Direttore di Scuola di Dottorato, Presidente di Corso di studi, Direttore di Centro di Servizio e Centro Interdipartimentale di Ricerca, componente del Collegio di Disciplina. La condizione di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio della carica di componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Collegio di Disciplina. Per essere eletti i professori e ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.
  5. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto.
  6. I professori e i ricercatori a tempo definito non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo che determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo di appartenenza o che ne ledano la dignità e il decoro. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università di appartenenza.

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