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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14 Statuto)

  1. Presso l’Università è costituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tra cui: uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra I magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
  2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
  3. Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell'Università.
  4. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta, salvo revoca in caso di inadempienza.
  5. Per I componenti del collegio dei revisori valgono le cause di incompatibilità e di decadenza di cui previste per I componenti dei Collegi Sindacali all'art. 2399 cod. Civ.
  6. Al Collegio dei Revisori spetta in particolare:
    a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa;
    b) esaminare il bilancio di previsione;
    c) esaminare le variazioni e l’assestamento del bilancio di previsione;
    d) attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
    e) esaminare, verificare e validare ogni rendiconto previsto da norma e Regolamenti.
  7. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
  8. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo disposizioni relative ai componenti del Collegio Sindacale di cui all'art.2407 c.c..
  9. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Università, dei Dipartimenti o degli altri Centri di spesa, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione per I provvedimenti di competenza e, se ne ricorrono le condizioni, presentano denuncia alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
  10. Per l'’espletamento delle loro funzioni, I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi collegiali dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
  11. Ai Revisori è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, salve eventuali successive modifiche previste dalla normativa vigente.
  12. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

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