Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Regolamento Generale di Ateneo » Art. 25 - Disposizioni transitorie

Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 25 - Disposizioni transitorie

  1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutte le materie qui disciplinate continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
  2. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.
  3. Alla costituzione o alla integrazione degli organi e delle strutture disciplinate dal presente Regolamento deve comunque provvedersi entro il termine massimo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

« Art. 24 | Art. 25 | Art. 26 »