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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 16 - Il Difensore Civico (Art. 48 Statuto)

  1. L'Ateneo può istituire il Difensore Civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università, scegliendolo tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo.
  2. Le modalità di svolgimento delle attività del Difensore Civico sono contenute in apposito Regolamento.

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