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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 13 - La Conferenza degli Studenti (Art. 21 Statuto)

  1. La Conferenza degli Studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
  2. Il funzionamento della Conferenza degli studenti è disciplinato da apposito Regolamento, che dovrà in ogni caso prevedere:
    a) le modalità di convocazione delle sedute;
    b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno accademico;
    c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
    d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto;
    g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
    h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
    i) le modalità di designazione del rappresentante degli studenti in seno ad altri organi di Ateneo

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