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Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

Art. 10 - Il Collegio di Disciplina (Art. 18 Statuto)

  1. Il Collegio di Disciplina, nel rispetto del principio del giudizio fra pari, è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, nella composizione e con le modalità di cui allo Statuto di Ateneo.
  2. Il regolamento interno del Collegio di Disciplina, cui si fa rinvioè approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

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