FAQ - Domande e Risposte
Quesiti comuni riguardanti la vita da studente. Risposte a cura dell'Ufficio Segreterie Studenti.
Argomento: Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno
Ai fini dell’accesso alle prove selettive valgono le “abilitazioni a cascata” o “verticali”?
Risposta: Per la validità delle “abilitazioni a cascata” o “verticali” si rimanda al D.M. n. 354 del 10 agosto 1998 e alla Nota MIUR del 10 ottobre 2012 relativa alla “Relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. “abilitazioni verticali”, “a cascata” o, comunque, appartenenti ad "ambiti disciplinari”. Se, in base alla suddetta normativa, il candidato è in possesso di un titolo che, a cascata, lo abilita all’insegnamento per più classi, allora può presentare domanda per accedere ai corrispondenti percorsi rispetto al cui grado di scuola (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) risulti, in virtù dell’abilitazione verticale, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Ovviamente questo vale anche per chi ha conseguito l'abilitazione in una delle classi oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. n. 312/2014. In ogni caso la specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita pertanto, in caso di abilitazioni "a cascata" o conseguite nelle classi oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. n. 312/2014, non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati (punto 2) della Nota MIUR n. 2143/2014).
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